Scippo depenalizzato? Il digitale terrestre è una truffa? L’Italia compra armi chimiche?
Premessa: questa pagina non vuole assolutamente “difendere” il premier Berlusconi (non ne ha bisogno, ci riesce già bene da solo attraverso i suoi avvocati..), bensì vuole mostrare come alcune email allarmistiche e di denuncia circolate velocemente si siano rivelate prive di fondamento
1) Falsa la notizia sulla depenalizzazione del reato di scippo
La mail circolante:
Venerdì al mio amico G. viene rubato il portafogli alla stazione di Roma. Se ne rende conto solo quando, arrivato a casa a Milano, deve pagare il taxi. A questo punto, dopo aver regolato i conti col tassista , decide di andare a denunciare lo scippo subito, come chiunque nei suoi panni avrebbe fatto.
In questura pero’ gli viene precisato che da quest’anno la legge cambia, per cui un borseggio compiuto da ignoti non si pu? pi? denunciare (e quindi registrare) come reato di borseggio, ma come semplice smarrimento.
La denuncia di borseggio si puo’ fare solo se il borseggiatore e’ colto in flagrante, altrimenti sei solo un cretino che si e’ perso il portafogli. E ci manca solo che il funzionario ti dica anche “Fesso!”.
Insomma, in teoria se vi rubano la borsa o il portafogli dovete acciuffare il borseggiatore o almeno saperne nome e cognome, da quanto ho capito io.
Mi sembra una cosa nella maggior parte dei casi difficile da fare. Immaginate una vecchina scippata della pensione che si trasforma in Wonder Woman, si lancia all’inseguimento del delinquente gi? per i vicoli, l’atterra e dopo averlo legato saldamente col lazzo magico che obbliga a non mentire lo porta in questura e lo denuncia per borseggio!
A questo punto la riflessione sorge spontanea: ma perch? mai un cittadino scippato non pu? denunciare lo scippo, ma deve passare per il fesso che s’e’ perso i soldi da solo?
POI MI E’ TORNATO IN MENTE IL CONTRATTO CON GLI ITALIANI (Il contratto con gli italiani) che l’attuale Presidente del Consiglio stipulò con ogni cittadino italiano quasi tre anni fa.
Al punto 2 del contratto si legge: *Attuazione del “Piano per la difesa dei cittadini e la prevenzione dei crimini” che prevede tra l’altro l’introduzione dell’istituto del ” poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere” nelle città, con il risultato di una forte riduzione del numero di reati rispetto agli attuali 3 milioni.*
Allora ho pensato, ma se il reato di borseggio si può denunciare solo in flagranza altrimenti e’ smarrimento, a questo punto dal 2004 in poi gran parte delle denunce (e quindi del conteggio dei reati) sparirà dalle statistiche?
Incuriosita dalla scoperta, sono andata a cercare sul sito del Censis quanti sono stati i borseggi nell’ultimo anno. I conteggi del 2003 non sono ancora disponibili, ma pare che nel 2002 siano stati denunciati 154.000 borseggi.
Certo in qualche caso il borseggiatore sara’ stato colto in flagranza dal cittadino-Superman del momento, ma se i reati in Italia nel 2001 erano 3 milioni, ci? significa che con la scaltra mossa della nuova legge sulle denunce, in un batter d’occhio e senza potenziare la sicurezza i reati sono gi? diminuiti del 5% circa!
Che il contratto con gli italiani (Il contratto con gli italiani) fosse una cialtronata populistica, un’operazione di marketing politico, l’avevamo gi? capito tutti tre anni fa, ma a questo punto io mi sento presa in giro e pi? di me dovrebbero sentirsi presi in giro tutti coloro che hanno votato per il Cavaliere&Soci. E’ come quella del milione e mezzo di posti di lavoro.
Lo credo che ci sono pi? posti, con la nuova legge sull’occupazione! Solo che coi nuovi contratti dopo 2 mesi sei di nuovo un disoccupato, anche se le statistiche dicono che gli impieghi aumentano.
Magari non sarebbe male fare girare questa mail. Baci a tutti.
La smentita ufficiale di Forza Italia
Non esiste nessuna legge e nemmeno ipotesi di legge che preveda la modifica del reato di borseggio, meno che mai nel senso di derubricarlo a smarrimento se il querelante non indica i colpevoli. Sarebbe incostituzionale soltanto pensare una cosa del genere.
A riprova di questa affermazione si osservi che:
a) l’art. 624 del Codice Penale descrive così il furto: “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito…..”. Questo delitto è punibile a querela della persona offesa, querela che può essere sporta anche nei confronti di ignoti.
b) Il diritto di querela (art. 120 Codice Penale) è garantito a tutti coloro che si ritengono offesi da un reato, per cui non debba procedersi di ufficio. La querela è un mezzo attraverso cui il cittadino chiede allo Stato giustizia per il reato subito; è compito dello Stato, ovvero degli organi inquirenti accertare e perseguire i colpevoli.
Il borseggio e’ disciplinato dall’art. 625 Codice Penale, come circostanza aggravante del furto. Al punto n. 4 si prevede l’ipotesi del furto commesso con destrezza (lo strappo invece caratterizza lo scippo). Costituendone solo un’aggravante del furto, anche il borseggio, ovviamente, è perseguibile su querela.
2) Altra email circolante – L’ultima truffa agli italiani: il digitale terrestre
1. Digitale terrestre: se ho il decoder devo per forza chiamare il tecnico
2. se guardo un programma con una tv dotata di decoder, non posso usare le altre tv neppure in modo normale per vedere altri canali
3. se ho il decoder non vedo piu’ gli altri canali normali sulla tv dotata di decoder
4. se ho il decoder su una televisione non ho il digitale su tutti gli apparecchi di casa.
5. ci sono pochi canali
La smentita secondo Forza Italia
1. Il primo punto non e’ vero. Puo’ accadere (non necessariamente deve) se l’antenna deve essere regolata, ma nessun lavoro di muratura, di cavi, di collegamenti e’ necessario.
2. Il secondo punto e’ falso oltre che illogico a priori. Si collega il decoder tra presa dell’antenna e la tv. Gli altri apparecchi cosa c’entrano?
3. Il terzo punto e’ falso. Si spegne il decoder e si vedono i normali canali televisivi.
4. Qualcuno ha mai detto il contrario? Quando si compra un videoregistratore, su quanti televisori lo si vede?
5. Sono visibili tutti i piu’ importanti canali irradiati con il sistema analogico e alcuni nuovi canali;
L’appello in definitiva e’ falso sebbene contenga alcune verita’ e alcuni spunti interessanti di approfondimento. Sul fatto che Berlusconi caldeggi questa proposta perche’ interessato a causa dei propri interessi personali con Mediaset non abbiamo dubbi, come vanno tenute in considerazione alcune possibili conseguenze dell’adozione del digitale terrestre: la possibilita’ per le emittenti di monitorare le preferenze e le abitudini dei telespettatori, e la capacita’ (in futuro) di impedire la registrazione dei programmi.
3) Bufale via email: la falsa notizia della delibera del governo che permette all’Italia di acquistare armi chimiche
Ecco il testo della mail circolante:
Ho trovato questa notizia qui:
MINISTERO DELLA DIFESA – DECRETO 13 giugno 2003 Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
Semplicemente…allucinante!!!
Dalla Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2003Lo shopping di Berlusconi: Sarin, Tabun, Agente Arancio sono solo alcune delle sostanze chimiche e radioattive ordinate dal governo Berlusconi. Per farci cosa? Armi nucleari, biologiche e
chimiche, ovvero armi di distruzione di massa. Cercate (e non trovate) in Iraq, ce le potremmo ritrovare presto in casa nostra. Il governo italiano ha dato ordine di acquistarle.
L’elenco completo non si trova in qualche “documento segreto” ma nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale numero 171 del 25 luglio 2003.
Con decreto 13 giugno 2003 il ministro della Difesa Antonio Martino “…di concerto con il ministro degli Affari Esteri Frattini, dell’Interno Pisanu, dell’Economia e delle Finanze Tremonti e delle Attivita Produttive Marzano…” ha approvato l’acquisto di “…agenti tossici chimici e biologici, gas lacrimogeni, materiali,radioattivi e relative apparecchiature, componenti, sostanze e tecnologie.”.
A pag. 17 l’atto ministeriale specifica che i militari italiani
si devono dotare di “…agenti biologici e sostanze radioattive adattati per essere utilizzati in guerra per produrre danni alle popolazioni ed agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture e l’ambiente, ed agenti per la guerra chimica.”. n particolare si autorizza l’acquisto di gas nervini, tra questi il micidiale Sarin (quello dell’attentato nella metropolitana di Tokyo
del 20 marzo 1995), il Soman, il Tabun, il Vx. E ancora: “…agenti vescicanti per la guerra chimica: ipriti e lewisiti.”. E poi continuando: “…agenti inabilitanti e defolianti” tra i quali anche il tristemente famoso Agente Arancio, utilizzato dagli americani in Vietnam e i cui effetti devastanti si riscontrano ancora oggi sulla popolazione di quel paese. Nell’elenco sono comprese anche “…apparecchiature progettate o modificate per la disseminazione delle sostanze chimiche…” oltre a “…tecnologia per lo sviluppo, la produzione, l’utilizzazione degli agenti tossici…” Quanto al capitolo nucleare, l’autorizzazione non si limita “…al software in grado di simulare un’esplosione…”, ma fa riferimento anche all’acquisto di “…sostanze radioattive…” e alla costruzione di “…impianti per l’ottenimento del plutonio 239 e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati e preparati.”.
Autorizzato anche l’acquisto di vari tipi di gas lacrimogeni in funzione antisommossa.
La smentita ufficiale
L’elenco dei materiali d’armamento indicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2003 non indica l’elenco dei materiali di cui si “doteranno” le forze armate e i corpi di polizia italiani.
Tale elenco indica semplicemente la nuova lista dei materiali di armamento da sottoporre a controllo da parte dei ministeri competenti, come indicato nella legge 185 del 1990. Questo elenco viene redatto con l’evidente obiettivo di esercitare un controllo rigoroso su questi materiali, in primo luogo allo scopo di non permettere l’incondizionata circolazione di pericolosi armamenti e di obbligare produttori e acquirenti a richiedere una esplicita richiesta di esportazione e di importazione.
A conferma ulteriore si fa presente che:
a) La legge 185/1990 (art.1, comma 2) impone che l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento è la cessione delle relative licenze di produzione siano sottoposte ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
b) L’elenco dei materiali di armamento (art.2, comma 3) è approvato con decreto del Ministero della Difesa di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, delle Finanze e delle Attività Produttive.
c) L’individuazione di nuove categorie e l’aggiornamento del nuovo elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto dei suddetti ministeri, avendo riguardo all’evoluzione della produzione industriale e tecnologica.
[articolo di Franco dr. Baldisserri – https://www.magnaromagna.it] – Fonti ufficiali: .
